Dal Giornale di Brescia del 10/06/2008
LAVORO E PREVIDENZA
Contributi obbligatori per i volontari del Servizio civile
Per i Volontari del Servizio civile è obbligatoria l’iscrizione e il versamento dei contributi alla Gestione separata (collaboratori coordinati e continuativi).
La legge n. 230/98, ha introdotto nuove norme in materia di obiezione di coscienza, istituendo l’Ufficio nazionale del Servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che ha il compito di organizzare lo svolgimento del Servizio civile nazionale e di curare la formazione dei volontari.. Deputato a provvedere all’amministrazione, alla programmazione e all’assegnazione delle risorse per il funzionamento del predetto Ufficio è il Fondo nazionale per il Servizio civile.
I periodi di servizio civile, prestati fino alla data del 31 dicembre 2005, ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato sono ritenuti validi nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione riconosce il servizio militare obbligatorio. Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni ai quali spetta un compenso mensile di 433,80 euro, maggiorato, per i volontari all’Estero con una specifica indennità aggiuntiva fino a 465,00 euro mensili. In relazione al compenso l’Agenzia delle entrate, con una propria risoluzione, ha chiarito che «le somme percepite dai volontari devono essere qualificate quali redditi di collaborazione coordinata e continuativa». Per questo motivo i volontari del Servizio civile sono soggetti all’obbligo contributivo verso la Gestione separata alla quale devono essere iscritti come collaboratori. Il relativo onere è posto interamente a carico del predetto Fondo nazionale per il Servizio civile, e pertanto, sull’importo della contribuzione da versare alla Gestione separata non deve essere effettuata la trattenuta di un terzo a carico del collaboratore.La base imponibile su cui calcolare la contribuzione dovuta è costituita dal trattamento economico percepito dal volontario per ciascuno dei dodici mesi della durata del rapporto. Per il calcolo dei contributi vengono applicate le seguenti aliquote, in vigore nella Gestione separata. Per l’anno 2006: 10,00% per i soggetti provvisti di altra forma previdenziale obbligatoria; 18,20% per cento per i soggetti privi di altra forma previdenziale obbligatoria. Per l’anno 2007: 16,00% per i soggetti provvisti di altra forma previdenziale obbligatoria; 23,50% per i soggetti privi di altra forma previdenziale obbligatoria (fino al 6 novembre); 23,72% per i soggetti privi di altra forma previdenziale obbligatoria (dal 7 novembre). Per l’anno 2008: 17,00% per i soggetti provvisti di altra forma previdenziale obbligatoria; 24,72% per i soggetti privi d’altra forma previdenziale obbligatoria Il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento dei compensi ai volontari.
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