Associazioni
Sono formazioni sociali di tipo volontario senza scopo di lucro.
Le associazioni si formano per contratto e perseguono uno scopo ideale di natura non economica (sportivo, culturale e ricreativo).
L'associazione può, però, esercitare attività di natura economica per realizzare lo scopo ideale.
L'applicazione delle norme civilistiche sulle imprese è esclusa purché l'attività commerciale sia esercitata dall'associazione in via non esclusiva e principale.
Le associazioni possono essere riconosciute e non riconosciute.
Associazioni riconosciute
Le associazioni riconosciute e che hanno di conseguenza acquisito personalità giuridica si iscrivono nel Registro delle persone giuridiche istituito in ogni provincia: per effetto della registrazione gli amministratori non sono patrimonialmente responsabili per le obbligazioni assunte in qualità di organi dell'ente.
La registrazione va fatta presso il registro delle persone giuridiche tenuto dalla cancelleria del tribunale del capoluogo di provincia.
Associazioni non riconosciute
In tal caso i rappresentanti dell'associazione (o coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione) sono responsabili delle obbligazione assunte, fatta eccezione per quelle di fonte extracontrattuale.
Le associazioni di questo tipo hanno un fondo comune, che non può essere diviso finché dura l'associazione e che può essere aggredito da terzi creditori.
Le associazioni si possono estinguere per le cause previste dall'atto costitutivo, per la deliberazione dell'assemblea, per raggiungimento dello scopo o per mancanza di tutti gli associati.
Terminata la fase di liquidazione, l'eventuale residuo attivo è destinato a scopi di pubblica utilità secondo le indicazioni dell'assemblea o le indicazioni dell'autorità pubblica.
Per quanto concerne gli organi decisionali, l'assemblea composta da tutti gli associati deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.
